Malasanità: cos’è e cosa vuol dire
Con il termine malasanità si indicano tutte quelle situazioni in cui il professionista provoca dei danni o lesioni permanenti al paziente non rispettando le regole della scienza medica. I professionisti che possono incorrere nella malasanità o responsabilità medica sono:
Al fine di dimostrare la sussistenza dell’errore medico o della responsabilità medica è necessario trovare e dimostrare la stretta relazione che intercorre tra la struttura sanitaria o le azioni compiute dal medico e le lesioni riportate dal paziente.
In particolare si può parlare di malasanità o errore medico nel momento in cui è presente uno dei seguenti errori:
Il diritto a richiedere il risarcimento del danno per malasanità è soggetto alle regole generali in tema di prescrizione.
Per l’individuazione dei termini di prescrizione occorre far riferimento alla natura contrattuale o a quella extracontrattuale della responsabilità della struttura sanitaria o del medico.
Per la responsabilità contrattuale il nostro ordinamento individua un termine di prescrizione di 10 anni dal giorno del ricovero nella struttura sanitaria (pubblica o privata).
Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale il termine di prescrizione è invece di 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Quali sono i danni risarcibili
Danno patrimoniale: Questo tipo di danno ha una connotazione prettamente economica, per cui è direttamente valutabile in termini monetari.
Danno non patrimoniale: A differenza del danno patrimoniale, questa tipologia di danno non ha connotazione economica, ma piuttosto è una conseguenza della violazione di diversi valori della persona. Il loro valore è individuato attraverso dei criteri prestabiliti e dalla discrezionalità del giudice.
Come si calcola il risarcimento danni da responsabilità medica?
La liquidazione del danno è fatta dal giudice sulla base di specifici criteri individuati dall’art. 7 della legge n. 24/2017 – legge Gelli-Bianco.
La norma afferma che per le lesioni di lieve entità il danno deve essere risarcito sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno biologico che sono previste dagli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
Per il calcolo del risarcimento del danno derivante da lesioni di non lieve entità, solitamente vengono adottati i criteri tabellari ordinari per la liquidazione del danno alla salute previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano.
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